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Riferimenti normativi

Dallo Statuto

Art. 14

1. Sono istituite in seno al Consiglio comunale commissioni permanenti formate nel rispetto del principio di proporzionalità, così da assicurare la presenza di ciascun gruppo in tutte le commissioni.

2. Le commissioni hanno di regola competenze consultive ed esprimono pareri non vincolanti; si prescinde dal parere nei casi d’urgenza qualora il Consiglio deliberi in tal senso con il voto favorevole di due terzi dei presenti e comunque quando sia trascorso il termine assegnato dal Presidente senza che il parere sia stato reso. Ciascun argomento è assegnato ad una o più commissioni dal Presidente sulla base della competenza per materie definita dal regolamento sul funzionamento del Consiglio previsto dall’art. 15, comma 2.

3. Il Presidente può assegnare alle commissioni permanenti l’istruzione di atti deliberativi, lo svolgimento della discussione sui medesimi e la redazione dello schema di delibera, ferma restando la votazione finale del Consiglio, preceduta dalle sole dichiarazioni di voto; tuttavia, nei termini fissati dal regolamento, almeno due capigruppo o almeno tre consiglieri hanno diritto di ottenere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.

4. Nel rispetto delle indicazioni poste dal regolamento e comunque sempre con esclusione degli atti normativi e di programmazione, il Presidente, quando il contenuto della pratica lo consenta, può assegnare alle commissioni permanenti l’adozione di atti deliberativi; tuttavia, nei termini fissati dal regolamento, ciascun capogruppo o almeno tre consiglieri hanno diritto di ottenere che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario.

5. Il Consiglio può istituire, in conformità alle previsioni del regolamento, commissioni speciali con competenze e durata determinate dalla deliberazione istitutiva e può altresì demandare a commissioni permanenti o speciali l’effettuazione di indagini conoscitive su materie inerenti alle funzioni consiliari. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno commissioni di inchiesta sull’attività dell’amministrazione, definendone i poteri e stabilendo il termine per l’espletamento dell’inchiesta.

6. E’ istituita la Commissione consiliare di garanzia, formata secondo i criteri indicati nel comma 1.

7. Il Presidente della Commissione di garanzia è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto, tra i componenti di essa appartenenti alle minoranze e dalle stesse indicati, con la partecipazione al voto della maggioranza dei componenti del Consiglio; risulta eletto il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; l’elezione deve avvenire entro tre mesi dall’insediamento del Consiglio. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio per grave inosservanza dei suoi compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento della Commissione, su proposta dei componenti della Commissione che rappresentino almeno due terzi dei voti in Commissione, con il voto favorevole, in un unico scrutinio segreto, di tre quarti dei componenti del Consiglio.

8. La Commissione di garanzia, oltre ai compiti espressamente demandatile dal presente statuto, effettua, invitando il Sindaco, periodiche udienze conoscitive con il Direttore generale e con i presidenti delle aziende ed istituzioni comunali e delle società in cui il Comune detenga il capitale di controllo, nonché con i rappresentanti comunali in enti e nelle assemblee di altre società; alle udienze partecipano, se invitati, anche gli assessori competenti per materia.

9. La Commissione di garanzia vigila sulla corretta attuazione del diritto dei consiglieri di accesso agli atti e alle informazioni. Il Consiglio può attribuire ulteriori compiti alla Commissione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Dal Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 8
1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, istituisce nel proprio ambito le Commissioni Consiliari permanenti per materia.
2. La Commissione di Garanzia è disciplinata dallo Statuto Comunale.
3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può istituire altre commissioni o modificare l’articolazione delle competenze delle Commissioni. Il Presidente specifica e integra gli ambiti di competenza delle Commissioni medesime.

Art. 9
1. Ogni Commissione permanente è composta da un consigliere per ogni Gruppo Consiliare. Il numero sale a due per ogni gruppo costituito da almeno 10 Consiglieri e a tre per ogni gruppo costituito da almeno 20 Consiglieri.
2. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle sedute da un altro Consigliere, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

Art. 10
1. Ciascun Gruppo, entro cinque (5) giorni dalla richiesta di designazione formalmente notificata dal Presidente del Consiglio, procede, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale, alla individuazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti.
2. Le Commissioni permanenti restano in carica per l’intero mandato amministrativo. Le Commissioni speciali svolgono i lavori per la durata fissata dal Consiglio.
3. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale.
4. Le Commissioni si considerano costituite all’atto della comunicazione della loro composizione effettuata in Consiglio dal Presidente del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale ne prende atto con deliberazione formale.
5. I rappresentanti di ogni Gruppo in Commissione sono complessivamente portatori di tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al gruppo stesso. Conseguentemente, ogni Gruppo dovrà altresì comunicare come intende ripartire tali voti ponderati tra i propri commissari quando questi siano più di uno.
6. Le dimissioni dalla carica di componente di ogni Commissione devono essere indirizzate al Presidente della Commissione e vanno comunicate anche al Presidente del Consiglio.
In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione nella prima seduta utile.
7. Fino all’adozione dell’atto di surroga le sedute delle Commissioni possono comunque svolgersi, nel rispetto dell’art. 65 del presente Regolamento.

 
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