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Riferimenti normativi

Dal Regolamento

Art. 6 

 

 

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
Ciascun Gruppo, ad eccezione di quello misto, è costituto da almeno 3 Consiglieri, ai sensi dello Statuto comunale, salvo quanto ivi previsto; nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un Gruppo consiliare.
Entro la prima seduta del Consiglio Comunale successiva a quella d’insediamento, i Gruppi consiliari, costituiti in conformità ai precedenti commi, comunicano alla Presidenza i nominativi dei Consiglieri eletti Capogruppo e Vice Capogruppo. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del
Capogruppo e del Vice Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere “anziano” secondo la legge.
Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del Capogruppo del Gruppo a cui si richiede l’ingresso. Tali dichiarazioni possono essere rese in corso di seduta di Consiglio Comunale.
Il Consigliere che si stacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi, acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un unico Gruppo misto che elegge al suo interno un Capogruppo e un Vice Capogruppo.

 
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